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Aprile 2017

Riconfigurazione di procedimenti amministrativi per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB.

Con il presente provvedimento, vista l’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della disciplina CRR, si è deciso di modificare l’impostazione di alcuni procedimenti amministrativi di cui alla Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. La presente modifica normativa integra quindi la Circolare e verrà recepita nel corso del prossimo aggiornamento della stessa.
Sono oggetto di riconfigurazione i seguenti procedimenti di divieto che sostituiscono i rispettivi procedimenti di autorizzazione previsti dalla Circolare:
- Fondi propri, Titolo IV Capitolo 3 Sezione I;
- Requisiti patrimoniali, Titolo IV Capitolo 4 Sezione I;
- Operazioni di cartolarizzazione, Titolo IV Capitolo 8 Sezione I;
- Rischio operativo, Titolo IV Capitolo 10 Sezione I;
- Rischio di mercato e rischio di regolamento, Titolo IV Capitolo 11 Sezione I;
- Disposizioni transitorie in materia di fondi propri, Titolo IV Capitolo 15 Sezione I.
Secondo la nuova configurazione in ottica di semplificazione, gli intermediari comunicheranno alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima l’intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni, corredando la domanda di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d’Italia un accurato esame delle operazioni. La stessa si riserverà di valutare le informazioni ricevute al fine di avviare eventuali procedimenti d’ufficio che si potranno concludere con un divieto.
Restano in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione preventiva delle operazioni rilevanti previste dal Titolo V, Capitolo 3 della Circolare.
Nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta invariata l’applicazione delle norme del CRR che prevedono specifiche autorizzazioni prima di dare corso all’operazione.

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