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Marzo 2017
CRR e IFRS 9: Opinion EBA sulle disposizioni transitorie e sulla rettifica di valore su crediti.
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2016/2067, la Commissione Europea ha introdotto il principio contabile IFRS 9 in materia di strumenti finanziari. In seguito a una prima analisi degli impatti derivanti dall’adozione del nuovo principio, l’EBA ha pubblicato una opinion sul tema degli effetti del regime transitorio, che ha come destinatari la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio UE e le autorità europee competenti.
Il documento affronta un tema sollevato a novembre 2016 dalla Commissione in merito alla proposta di modifica al Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) al fine di introdurre un regime transitorio per “mitigare” gli effetti derivanti dalla FTA dell’IFRS 9, il 1°gennaio 2018. La proposta “dinamica” verteva sulla neutralizzazione (dall’1.1.2019 e per i successivi 5 anni) a quote decrescenti degli effetti connessi alla prima applicazione delle disposizioni in materia di impairment, riferiti all’esposizioni appartenenti agli stage 1 e 2.
L’EBA, invece, ritiene più appropriato un approccio “statico” calcolando gli effetti da IFRS 9 all’1.1.2018 e alla “spalmatura” dell’importo lungo il periodo transitorio, con un’ulteriore riflessione sulla determinazione del CET 1 che beneficerebbe ingiustamente della riattribuzione di accantonamenti pregressi.
Inoltre, invita a tenere in considerazione anche altri potenziali effetti legati alla FTA (es.: classificazione e misurazione) non analizzati nella proposta prevista dalla Commissione Europea. Per garantire la massima omogeneità di applicazione, l’EBA consiglia di valutare obbligatorio il regime transitorio per l’IFRS 9 lasciando agli intermediari la scelta di rinunciarvi integralmente e solo a partire dal primo anno.
Per quanto riguarda il trattamento prudenziale delle rettifiche di valore su crediti, il CRR dispone che, per gli intermediari che adottano il metodo standardizzato per il rischio di credito, le rettifiche di valore generiche (GCRAs) non debbano essere portate a sconto del valore delle esposizioni, bensì possano essere computate nel Tier 2 fino al limite dell’1,25% del totale delle RWA dell’intermediario. L’EBA ritiene che, parimenti a quanto accadeva con lo IAS 39, tutte le rettifiche di valore riconosciute in applicazione dell’IFRS 9 debbano essere considerate come specifiche (SCRAs) e non possano, quindi, essere assoggettate al predetto trattamento prudenziale.