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Marzo 2017

In consultazione le modifiche alla Circolare 285 inerenti il processo di controllo prudenziale e le grandi esposizioni.

Banca d'Italia ha pubblicato, per consultazione, lo schema di modifiche alla Circolare n. 285 (Disposizioni di vigilanza per le banche) che interessano i capitoli inerenti il "Processo di controllo prudenziale" (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) e "Grandi esposizioni" (Parte seconda, Cap. 10).
Gli aggiornamenti proposti sono atti ad adeguare la normativa secondaria all'evoluzione del quadro normativo europeo in seguito all'emanazione degli orientamenti da parte dell'Autorità Bancaria Europea (ABE).
Per ciò che concerne il processo di controllo prudenziale vengono recepite le misure di intervento precoce previste dalla Direttiva 2014/59/CE, già introdotte nel nostro ordinamento nella legislazione primaria (TUB, TUF) e si attuano gli orientamenti dell'ABE in materia di rischio di tasso di interesse nel banking book. Le misure di intervento precoce riconoscono poteri specifici all'Autorità di Vigilanza per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica della banca prima che non ci siano alternative alla risoluzione e in particolare con le modifiche oggetto di consultazione si precisano le principali interrelazioni con i poteri di intervento dell'Autorità di Vigilanza (artt. 53-bis TUB e 7 TUF). Si chiarisce inoltre che gli operatori sono tenuti a valutare l'esposizione al rischio di tasso, oltre che secondo la prospettiva del valore economico, anche nella prospettiva del margine di interesse o degli utili attesi e per determinare l'esposizione al rischio di tasso occorre considerare anche spostamenti non paralleli della curva dei rendimenti. Per la conduzione delle prove di stress, in conformità con il principio di proporzionalità, si chiede alle sole banche e SIM appartenenti alle classi ICAAP 1 e 2 di considerare gli ulteriori aspetti di cambiamenti nella relazione tra i tassi di mercato (rischio base) e di cambiamenti delle ipotesi sottostanti ai modelli comportamentali.
Per quanto riguarda le grandi esposizioni invece si specifica che in caso di esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra le banche si attengono agli “Orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all’articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013” emanati dall’ABE.

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