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Marzo 2017

Trattamento degli accantonamenti su crediti - approccio ad interim per l'IFRS9.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha rilasciato i dettagli del trattamento degli accantonamenti su crediti ai fini di vigilanza prudenziale per il regime transitorio, in risposta al nuovo principio contabile IFRS9.
L’IFRS9 entrerà in vigore il 1°gennaio 2018 e il nuovo standard del FASB, che introduce il modello delle perdite su crediti attese (CECL), entrerà in vigore a partire dal 1°gennaio 2020 per le public companies e nel 2021 per tutte le altre banche.
Il Comitato di Basilea conferma che ci sono una serie di ragioni per cui può essere opportuno introdurre un regime transitorio poiché vi sarà un impatto del nuovo metodo di valutazione delle expected credit losses sul patrimonio di vigilanza, rispettando le regole previste nell’allegato 1 del documento pubblicato.
Tali ragioni includono:
- la possibilità che l’impatto possa essere maggiore di quanto attualmente previsto con effetti di un calo sui coefficienti patrimoniali;
- il fatto che il Comitato non ha ancora trovato una conclusione su quello che dovrebbe essere l’interazione permanente tra l’expected credit losses e il regime prudenziale.
I requisiti per il regime transitorio figurano nel nuovo paragrafo 96A del documento Basilea III sul capitale e fanno riferimento:
- alle metriche di capitale a cui far riferimento (CET1);
- ad un approccio statico o dinamico (se l’approccio è dinamico, l’evoluzione di nuovi accantonamenti ECL durante il periodo di transizione sono presi in considerazione);
- al periodo ammesso per la transizione (non più di 5 anni);
- all’ammortamento riferito alla transizione in quote costanti;
- a nessuna neutralizzazione dell’impatto sul capitale;
- alle modifiche conseguenti nel quadro prudenziale;
- alla trasparenza e alla divulgazione (attraverso il Pillar 3).

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