News

Febbraio 2017

Modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza.

Il 22 febbraio Banca d'Italia ha comunicato le modifiche apportate alle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza". Tali modifiche chiariscono alcuni quesiti interpretativi trasmessi dagli intermediari e incorporano i chiarimenti già forniti con le comunicazioni del 26 maggio e del 18 luglio 2016.
Gli aggiornamenti principali afferiscono le seguenti variabili segnaletiche:
- tipologia della procedura di recupero, prevedendo la nuova tipologia “procedure di recupero stragiudiziali”;
- stato della procedura di recupero: vengono fornite alcune precisazioni per assicurare coerenza tra variabili "stato della procedura" e "tipologia della procedura di recupero";
- grado di ipoteca o privilegio: si è chiarito che la variabile "grado di ipoteca" punta ad accertare il privilegio sostanziale sulla garanzia reale;
- data di perizia: è stato precisato che in caso di aggiornamento periodico del valore dell'immobile su base statistica di riferimento la data va riferita all'ultima valutazione analitica da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario;
- tipologia di valutazione: sono precisate le modalità di rilevazione di una perizia di tipo immobiliare;
- modalità di valutazione: si è precisato che nel caso di valutazione da parte di un esperto successiva alla perizia fatta in fase di concessione del credito nella modalità di valutazione va indicato "relazione dell'esperto".
Le modifiche saranno efficaci dalle segnalazioni riferite al 31/12/2016, mentre per le “procedure di recupero stragiudiziali” in caso di difficoltà oggettive da parte degli intermediari, nella segnalazione riferita a dicembre 2016 le corrispondenti procedure di recupero possono essere segnalate convenzionalmente con il valore residuale “altro”.

Torna indietro