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Gennaio 2017
Nuovi principi contabili OIC. L'attualizzazione di crediti e debiti: eccezioni alla rilevazione di componenti finanziari a conto economico.
Al momento della prima rilevazione, l'attualizzazione di un credito o un debito di natura finanziaria non comporta sempre l'attribuzione di una componente finanziaria a conto economico. In particolare, le eccezioni riguardano le fattispecie, previste dall'OIC 15 e 19, di finanziamento infragruppo infruttifero o a interessi significativamente inferiori a quelli di mercato e di prestito agevolato a un dipendente. Nel caso di finanziamento a favore di una società verso cui si ha un’interessenza significativa in cui ci siano evidenze, ad esempio dai verbali degli organi amministrativi, che facciano desumere che la natura della transazione sia il rafforzamento patrimoniale della partecipata, la differenza che si ottiene dall'attualizzazione al tasso di mercato va iscritta:
- nella controllante a incremento del valore della partecipazione e non tra gli oneri finanziari,
- nella controllata a incremento del patrimonio netto e non tra i proventi finanziari.
A fine esercizio è comunque necessario aggiornare l'importo del credito e del rispettivo debito, inizialmente contabilizzati al netto della differenza sorta al momento dell'attualizzazione, con la rilevazione degli interessi di competenza al tasso effettivo. Questa novità andrà applicata per i finanziamenti sorti dall'esercizio 2016 in poi; bisogna tuttavia specificare che se il finanziamento è inferiore ai 12 mesi l'attualizzazione non si applica. Inoltre, qualora il tasso di mercato a cui si finanzierebbe la società partecipata fosse modesto, in modo tale da determinare una differenza non significativa rispetto alla contabilizzazione del valore nominale, si potrebbero disapplicare le nuove regole (cfr. art 2423 c.c. comma 4) dandone giustificazione in nota integrativa. A livello fiscale l'incremento di valore della partecipazione determina un parallelo aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa e allo stesso modo l'aumento di patrimonio netto della partecipata diventa fiscalmente rilevante. Invece i componenti rilevati nel CE sono a tutti gli effetti oneri e proventi finanziari da trattare secondo le abituali regole del Tuir.
Nel caso di finanziamento agevolato in favore di un dipendente della società, la differenza tra valore nominale e valore attuale del credito va rilevato secondo la sostanza economica considerandola come una forma di retribuzione aggiuntiva e contabilizzata quindi come costo del personale (si presume anche in questo caso la piena rilevanza fiscale).