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Novembre 2016

Eliminazione dei conti d'ordine dallo stato patrimoniale. Informativa relativa alle garanzie prestate, agli impegni e alle passività potenziali in nota integrativa.

Il D. Lgs. 139/15 di recepimento della direttiva 2013/31/UE ha modificato la gestione dei conti d'ordine a partire dai bilanci 2016. Tale Decreto ha previsto l'eliminazione del comma 3, dell'art. 2424 del Codice Civile che stabiliva l'obbligo di iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale e faceva espresso riferimento solo alle garanzie prestate, con indicazione specifica di quelle relative ai rapporti infragruppo, non andando a specificare le altre tipologie di conti d'ordine.
Questa informativa viene ora esplicitata in nota integrativa, così come previsto dalla modifica all'art 2427 del C.C. Il nuovo articolo prevede, al punto 9 del comma 1, l'indicazione in nota integrativa dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.
La nuova normativa non tratta quindi esclusivamente di garanzie ma si occupa anche delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e sugli impegni. La bozza dell'OIC 31 prevede, nel caso di passività potenziali ritenute probabili ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio e arbitrario, l'indicazione in nota integrativa che l'evento è probabile e l'esplicitazione delle stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili. Tali informazioni includono: la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali e altri esperti, ove disponibili.
Per quanto riguarda gli impegni, è richiesto di specificare quelli intercompany anche nei confronti delle cosiddette "società sorelle" che hanno fatto il loro ingresso nello stato patrimoniale. E’ inoltre posta un'attenzione particolare per gli impegni relativi al trattamento di quiescenza e simili, che ai sensi della bozza dell'OIC 31 sono quelli connessi ai trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal TFR, e alle indennità una tantum spettanti ai dipendenti, autonomi e collaboratori alla cessazione del rapporto di lavoro.

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