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Settembre 2016
Banca d'Italia: modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche e le SIM inerenti la disciplina della riserva di conservazione del capitale.
La Banca d'Italia comunica l'intenzione di ricondurre la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer, CCB) a quanto previsto, in via ordinaria, dalla direttiva CRD IV (Direttiva UE/2013/36). Le banche, a livello individuale e consolidato, saranno tenute ad applicare un coefficiente di riserva di capitale in linea con la disciplina transitoria (phase-in) di cui all’art. 160 della CRD IV. Tale coefficiente avrà un valore pari a:
- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.
Le altre regole per la determinazione del CCB, contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, rimarrebbero invariate. Ne consegue che il livello di CET1 da soddisfare ai fini del CCB deve essere ulteriore rispetto a quello necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR e a quello previsto per il rispetto della dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri previsti dalla Circolare 285 in materia di interventi correttivi.
Tale modifica favorisce l'allineamento, rispetto agli altri Paesi, del livello di patrimonializzazione al di sotto del quale si applicano misure automatiche di conservazione del capitale, senza necessariamente determinare una riduzione della complessiva dotazione di capitale richiesta alle banche. Resta infatti impregiudicata la possibilità per la BCE e la Banca d'Italia di disporre, dove ritenuto necessario, misure patrimoniali ulteriori, quali ad esempio l'adozione di capital guidance.
Scelte analoghe a quelle prospettate per le banche verranno effettuate, per ragioni di parità di trattamento, anche con riguardo alla Disciplina di vigilanza delle SIM e dei gruppi di SIM, che prevede l’applicazione della normativa della direttiva CRD IV in materia di riserve di capitale alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 – Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2014).