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Luglio 2016
Disciplina sui contratti di credito immobiliare ai consumatori.
Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, che recepisce la direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 sul credito immobiliare ai consumatori (c.d. Mortgage Credit Directive, di seguito “MCD”), ha, tra l’altro, introdotto gli artt. 120-undecies e 120-duodecies nel capo I-bis, titolo VI, TUB, relativi alla valutazione del merito creditizio dei consumatori e alla valutazione dei beni immobili costituiti a garanzia. In particolare:
- l’art. 120-undecies TUB prevede specifiche regole in materia di valutazione del merito di credito del consumatore che impongono al finanziatore di effettuare un’attenta verifica della capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto di credito;
- l’art. 120-duodecies TUB disciplina alcuni aspetti relativi alla valutazione dei beni immobili. In particolare, si prevede l’utilizzo da parte dei finanziatori o di soggetti terzi da essi incaricati di standard affidabili per la valutazione degli immobili nonché la competenza sotto il profilo professionale del soggetto che svolge la valutazione degli immobili e la sua indipendenza dal processo di commercializzazione del credito della banca.
Entrambe le disposizioni attribuiscono alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione e, in particolare, di disciplinare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili tenendo conto, in quest’ultimo caso, dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) ed eventualmente prevedendo l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.
La consultazione avrà durata fino al 5 settembre 2016.