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Settembre 2016

La sentenza n. 18090 della Corte di Cassazione annulla il concordato preventivo.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione - sentenza n. 18090/16, depositata il 14 settembre - annulla quanto pronunciato dalla Corte d'appello, in materia di revoca del decreto di annullamento di un concordato preventivo.
In appello, l'attività fraudolenta degli amministratori che aveva determinato un aumento del passivo della società ammessa a procedura concorsuale, non rappresentava una fattispecie che la Legge fallimentare, con gli articoli 137 e 138, prevede come "esagerazione del passivo" o "dolosa sottrazione o dissimulazione rilevante dell'attivo".
La Cassazione, al contrario, sanziona la condotta fraudolenta degli amministratori richiamando l’articolo 173 della Legge fallimentare, nella parte in cui "il debitore ha [...] commesso altri atti di frode", considerando tali atti "come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione".
La sentenza della Cassazione pone la revoca dell'ammissione al concordato e l'annullamento dell'omologazione sullo stesso piano in caso di presenza di atti di frode, a prescindere dal momento in cui questi si manifestano; infatti, nel caso oggetto della sentenza, tali condotte sono state inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e soltanto successivamente sono state accertate.

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