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Agosto 2014
Banca d’Italia: aggionamento della definizione di attività deteriorate. Documento in consultazione.
Il documento contiene la proposta di mantenimento delle attuali categorie di attività deteriorate, opportunamente adattate per riflettere le definizioni previste dagli ITS EBA. Nello specifico:
a) Sofferenze: confermati gli attuali criteri di classificazione;
b) Incagli: mantenuta la distinzione tra incagli soggettivi (basati sul criterio dell’“unlikely to pay” previsto dagli ITS) e incagli oggettivi (utilizzata una soglia di rilevanza analoga a quella prevista dall’EBA per finalità di “pulling effect”);
c) Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: mantenuta la distinzione tra approccio per singolo debitore e approccio per singola transazione (quest’ultimo applicabile alle sole esposizioni retail); con riferimento all’approccio per singolo debitore confermate le vigenti modalità di determinazione della soglia di materialità e il suo valore (5%), nelle more che l’EBA emani un technical standard su tale aspetto; nell’approccio per singola transazione introdotta la regola del “pulling effect” EBA per classificare il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore come scadute e/o sconfinanti deteriorate;
d) Esposizioni ristrutturate: sostituita la vigente nozione di esposizioni ristrutturate con quella di “Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)” prevista dagli ITS EBA. All’interno di quest’ultima tipologia di esposizioni si distinguerebbe tra quelle “non performing” e “performing”.
In termini di voci segnaletiche, verrebbero altresì previste taluni integrazioni delle informative sulla “qualità del credito” delle esposizioni, riferite alla nuova categoria delle attività performing oggetto di forbearance e alla distinzione tra incagli soggettivi e oggettivi.
Gli ITS EBA, una volta adottati dalla Commissione Europea, andranno applicati a partire dalle segnalazioni statistiche consolidate riferite al 30 settembre 2014. Infine, per diluire le attività di adeguamento delle procedure da parte degli intermediari (banche e finanziarie), la decorrenza delle integrazioni alle voci segnaletiche sulla “qualità del credito” sarebbe invece fissata al 1° gennaio 2015.