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Giugno 2016
Bilancio 2016: in consultazione le bozze dei principi contabili nazionali OIC 14 "Disponibilità liquide", OIC 20 "Titoli di debito" e OIC 21 "Partecipazioni".
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato sul proprio sito le bozze dei principi contabili OIC 14 Disponibilità liquide, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni.
La modifica più rilevante al primo principio interessa la rappresentazione in bilancio dei crediti derivanti dai contratti di tesoreria accentrata assimilabili a un conto corrente bancario ma non classificabili tra le disponibilità liquide a causa della natura della controparte; al fine di considerare i diversi gradi di liquidità che caratterizzano tali accordi, i relativi crediti vengono classificati nell'attivo immobilizzato in una specifica voce denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”.
Non secondaria, la novità apportata dalla nuova versione dell'OIC 20 consistente nell’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito. Si tratta del criterio di derivazione IFRS applicabile ai titoli rilevati nello stato patrimoniale attivo, sia immobilizzato sia circolante, con la precisazione che questi ultimi devono essere iscritti al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Tale criterio può essere disatteso nel caso la differenza sia considerabile irrilevante.
La nuova versione dell’OIC 21 recepisce novità legate all’eliminazione delle “azioni proprie” dall’attivo dello stato patrimoniale e all’introduzione di un’apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio disciplinata dall'OIC 28 Patrimonio netto. Sono introdotte inoltre, specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorrenti tra la società e le imprese controllate.
Le modifiche apportate da tali bozze, emanate il 13 giugno e in consultazione fino al 15 luglio, si attueranno dal 2016. L’art. 12 del D.Lgs. 139/2015 stabilisce l’applicazione retroattiva di tutte le novità introdotte e prevede altresì la facoltà di recepire prospettivamente alcune di esse, tra le quali, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto anche per la rilevazione dei titoli di debito disciplinati dall’OIC 20.