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Marzo 2024
BRDD II: modifiche a calcolo delle passività ammissibili e regime transitorio.
Il Regolamento delegato (UE) 2024/895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2024, apporta modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/63 riguardanti il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio, in conformità alle modifiche introdotte dalla Direttiva BRRD II.
Le principali modifiche riguardano:
• Modifiche alla definizione di "passività ammissibili" in base alla Direttiva BRRD II, che influenzano il calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).
• Correzioni nella formula per il calcolo dell'indicatore "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al MREL".
• Introduzione di una nuova modalità di calcolo del MREL, che tiene conto sia dell'importo dell'esposizione complessiva al rischio sia della misura dell'esposizione complessiva dell'ente.
• Proroga della possibilità per le autorità di risoluzione di esonerare gli enti dal requisito MREL a livello individuale e di imporre il MREL a livello consolidato.
• Proroga del regime transitorio che consente agli enti di dimensioni minori di versare una somma forfettaria ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione o al Fondo di risoluzione unico fino al 31 dicembre 2024.
• Modifiche nei termini per la trasmissione delle informazioni pertinenti alle autorità di risoluzione per il calcolo dei contributi.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire alle autorità di risoluzione di applicare le nuove prescrizioni quanto prima. Inoltre, concede agli enti un mese supplementare per trasmettere le informazioni pertinenti alle autorità di risoluzione nel 2024.