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Marzo 2024
Cartolarizzazioni: modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche.
La Banca d'Italia ha emesso un provvedimento il 12 marzo 2024 per aggiornare la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che tratta delle disposizioni di vigilanza per le banche, modificando il Capitolo 6 della Parte II riguardante le operazioni di cartolarizzazione.
Le modifiche alla circolare sono finalizzate ad adottare la nuova disciplina europea sulla cartolarizzazione introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 ("SECR"), recepita in Italia attraverso disposizioni incluse negli articoli 4-septies.2 e 190-bis.2 del TUF. Questi articoli istituiscono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.
In particolare, l'articolo 4-septies.2 del TUF ha designato la Banca d'Italia come autorità competente per vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisce come cedente, prestatore originario o promotore.
Le modifiche alla circolare attuano l'articolo 4-septies.2 del TUF al fine di:
• Includere nelle disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022, che fornisce indicazioni operative per le notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia.
• Specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni in cui intervengono soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (operazioni miste).
Inoltre, con le modifiche vengono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi:
• Divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera b) del CRR.
• Divieto di utilizzare il SEC-ERBA al posto del SECSA per il calcolo dell'esposizione per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto.
• Autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo.
• Autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione.