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Maggio 2013
Nuovi limiti di capitale previsti dalla normativa in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
La revisione normativa si pone l’obiettivo di rafforzare le caratteristiche tecnico-organizzative degli intermediari bancari, anche attraverso l’innalzamento dei requisiti minimi di capitale.
In tale quadro, il livello di capitale iniziale delle banche neocostituite, determinato ai sensi dell’art. 14 TUB, viene portato a:
- 10 milioni di euro (da 6,3), per le banche costituite in forma di spa, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva di cui all’art. 13 del D.L. n. 269/2003 (cd.
“banche confidi”);
- 5 milioni di euro (da 2), per le banche di credito cooperativo.
I nuovi criteri si applicano anche alle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
I requisiti cui è subordinata la computabilità nel patrimonio di base dei versamenti effettuati dai soci sono indicati nel Titolo I, Capitolo 2 della Circ. 263.