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Novembre 2012
Corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità.
Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012. La L. 190/12 è titolata: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e interviene su un duplice fronte:
1) detta disposizioni per la prevenzione, individuando e regolamentando una “Autorità nazionale anticorruzione”, imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74);
2) interviene sul fronte della repressione, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l’art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.): il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) e il reato di "Corruzione tra tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).
La formulazione della norma da parte del legislatore italiano, che non prevede l'inserimento tra i reati presupposto la corruzione passiva tra privati, in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, richiede che il fatto determini un nocumento alla società del corrotto perché si perfezioni il reato. Dunque, dalla condotta reato è escluso l’interesse o il vantaggio dell’ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente-corrotto.