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Febbraio 2012
Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento AUI.
Le principali modifiche riguardano l’introduzione delle “operazioni occasionali”, ovvero ogni operazione che comporta la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento non riconducibile a un rapporto continuativo in essere, la rettifica delle definizioni di “esecutore” e “titolare effettivo”, e l’adeguamento dei nuovi albi degli intermediari sulla base delle modifiche del D.lgs. 141/2010.
Banca d’Italia ha anche pubblicato in consultazione un provvedimento riguardante le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.
Tale documento espone gli obblighi di adeguata verifica verso la clientela ordinaria (inclusi quelli rafforzati e semplificati), l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica, e le fattispecie particolari di rapporti e operazioni tra intermediari (come per esempio nel caso di adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari).
Le disposizioni presenti in tale documento si applicano decorsi 8 mesi dall’emanazione.