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Novembre 2011

Collegio Sindacale: nota interpretativa del CNDCEC.

La nota intitolata "La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle SpA e nelle Srl alla luce della Legge di Stabilità" afferma che,  visto il rinvio operato dall'art. 2477, comma 5 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, la nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo delle SpA si applica anche alle Srl.
Se si è in presenza di organo di controllo obbligatorio e se i ricavi o il patrimonio netto sono uguali o superiori a un milione di euro, il controllo deve essere svolto dal collegio sindacale e non dal sindaco unico. Se il patrimonio netto o i ricavi della Srl sono invece inferiori alla soglia prevista dall'art. 2397, ultimo comma c.c., l'organo di controllo può essere monocratico, ma solo se lo Statuto della Società lo prevede espressamente.
Altra indicazione importante contenuta nella nota è quella riguardante la decorrenza delle nuove norme. La durata triennale di un collegio sindacale, si sottolinea nel documento, è inderogabile e l'entrata in vigore della Legge di Stabilità, prevista per il 1° gennaio 2012, quindi, non avrà effetti sui collegi sindacali in carica.

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